La crisi da sovraindebitamento insorge quando una famiglia, un privato o un libero professionista non riesce più a far fronte ai debiti che si sono accumulati nel corso degli anni. È una situazione complicata per le persone sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista emotivo e psicologico e continua a diffondersi anche a causa della crisi pandemica attualmente in corso.
La procedura per sovraindebitamento è stata definita dalla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e si tratta di una pratica che consente ai soggetti che non rientrano nei requisiti della legge fallimentare (ossia piccoli imprenditori, start up innovative, privati o liberi professionisti) di accordarsi con i propri creditori definendo un piano per restituire il debito erogato. Molto spesso i creditori si accontentano infatti di un rimborso parziale (ma sicuro) del proprio debito piuttosto che cadere nell’incertezza di non recuperare i propri soldi o avviando imprevedibili procedure esecutive.
In sintesi, tale legge prevede che venga presentato un piano da parte del debitore in cui vengano individuati i beni che è necessario liquidare e le modalità per rientrare dal debito accordandosi a seconda della situazione con il tribunale, il gestore della crisi e i creditori.
L’art. 4-ter del Decreto legge del 28 ottobre, n. 137 (cd. Decreto Ristori), convertito mediante la legge del 18 dicembre 2020, n. 176 contiene rilevanti modifiche alle disposizioni di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 sulle procedure di sovraindebitamento. Il legislatore infatti, ha valutato tale procedura come idonea a far fronte all’aumento delle crisi debitorie in atto in questo periodo.
1) l’estensione della definizione di “consumatore”, comprendendo in tale categoria anche i soci di società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice) e di società in accomandita per azioni che agiscono per debiti diversi da quelli sociali;
2) l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento familiari – tramite cui i membri di una famiglia possono presentare una sola procedura di rientro dalla crisi da sovraindebitamento (nel caso in cui i membri siano conviventi o il debito abbia un’origine comune);
3) la necessità di allegare alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi una relazione che deve evidenziare:
La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è veloce e poco onerosa e può consentire una notevole riduzione dei debiti per i quali non si riesce più a far fronte. Si sottolinea come rientrino in questa procedura tutti i debiti contratti indipendentemente dalla tipologia.
Rivolgersi a professionisti del settore offre la possibilità di ottenere i migliori risultati possibili grazie a queste procedure e conoscendo molto bene le situazioni legali e personali generalmente presenti in Italia, noi di Restart immobili siamo pronti ad aiutare le persone in difficoltà.