Gentile esperto,
il pignoramento presso terzi eseguito da una società cartolarizzante di una banca, può dare origine al blocco totale dello stipendio, fino all’udienza presso il tribunale, o viene solo bloccato l’1/5 dello stipendio? In particolare, la dicitura “Io, ufficiale giudiziario, ho intimato ai terzi pignorati di non disporre o di non lasciar disporre senza ordine del giudice ogni somma maturata o maturanda a qualsiasi titolo dovuta ai Sigg.¦, comunque di non dover disporre senza ordine del giudice di tali somme a loro dovute sotto comminatoria delle sanzioni di legge ” cosa significa? E’ contemplato dalla legge che il dipendente dalla data di ricevimento dell’atto di pignoramento presso terzi alla data dell’udienza del giudice (4 mesi) rimanga senza stipendio?
Gentile lettore,
Il pignoramento dello stipendio è una delle forme di pignoramento prevista dall’articolo 543 del Codice di procedura civile e serve a soddisfare i creditori in caso di insolvenza del debitore. Bisogna specificare però che non tutto lo stipendio è pignorabile: la legge impone che sia garantito al debitore il minimo vitale per vivere e sostenere la famiglia. La legge stabilisce che lo stipendio non possa essere pignorato oltre il limite di 1 / 5 quando la notifica del pignoramento dello stipendio avviene direttamente al datore di lavoro, mentre, nel caso di pignoramento eseguito dalla banca, la procedura del pignoramento dello stipendio notificato alla banca è la stessa di quella per il datore di lavoro, cambiano però i limiti.
È stato stabilito, infatti, che non sono pignorabili le somme depositate sul conto pari a tre volte l’assegno sociale. Per quanto riguarda la procedura, debitore e creditore saranno chiamati a comparire innanzi al tribunale Civile dove avverrà la prima udienza. In questa sede il giudice verifica la reale qualità di debitore del dipendente e poi autorizza il pignoramento dello stipendio. Nel caso di specie, dal ricevimento dell’atto di pignoramento alla data dell’udienza, dovranno solo essere trattenute le somme dal terzo (senza però versare nulla al presunto creditore) fino alla data dell’udienza.
01 Dicembre 2020
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a cura di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.